Il problema dell'utilizzabilità e, soprattutto, della valenza probatoria delle dichiarazioni di terzi rese in sede amministrativa o acquisite nel corso di un procedimento penale, è stato nuovamente affrontato dai Giudici di Piazza Cavour con due recenti pronunce rese di recente.
Entrambi gli interventi giurisprudenziali si contraddistinguono per una sorta di maggiore "apertura" garantista verso ambo le parti del processo tributario.
La prima, l'ordinanza n. 7118 del 24 marzo, verteva sulla valenza delle dichiarazioni rese a seguito di verifica fiscale da alcuni lavoratori riguardo alla data d'inizio del loro rapporto di lavoro. La Cassazione, rovesciando l'esito del giudizio di merito, accoglieva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate sulla base del seguente principio di diritto: " nel processo tributario, le dichiarazioni dei terzi, acquisite in fase amministrativa e riportate a verbale, concorrono a formare il convincimento del giudice se confortate da altri elementi di prova, ma non possono assurgere a mezzo esclusivo di prova".
Tale pronuncia s'inserisce nel solco già tracciato in precedenza dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che vede le dichiarazioni di terzi quali meri elementi indiziari, che solo se accompagnati da altri elementi di prova possono concorrere a formare il convincimento del giudice, sì da costituire prova dei fatti rappresentati.
L'altra decisione, invece, la sentenza n. 5746 del 10/3/2010, tratta il tema (alquanto spinoso) della valenza probatoria di tali dichiarazioni rese però stavolta nell'ambito di un procedimento penale.
La Suprema Corte, rigettando la tesi della società ricorrente, ha ribadito, con motivazione esaustiva, la natura del quarto comma dell'art. 7 del D. lgs. n. 546/92. Tale articolo, ricordiamo, afferisce al divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle Commissioni Tributarie. La Cassazione al riguardo ha precisato che tale divieto fa riferimento "alla prova testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio, e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese da terzi in...sede giudiziaria...penale, che hanno valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni".
Posto che la prova testimoniale, essendo necessariamente orale e presentando le caratteristiche di istituto fortemente tipizzato quanto alla sua assunzione (essa deve essere dedotta mediante l'indicazione delle persone da interrogare e dei fatti formulati per capitoli di prova), è per tali ovvie ragioni vietata in un processo "documentale" quale è quello tributario, ciò non vuol dire che anche le dichiarazioni rese dai terzi siano inutilizzabili da parte dei giudici tributari. Esse infatti, secondo i Giudici di ultima istanza hanno valenza probatoria di elementi indiziari e, se rivestiti dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni. E questo in ragione della inapplicabilità al processo tributario del divieto contenuto nel disposto normativo di cui all'art. 2729 c.c., "attesa la natura", precisa la Cassazione, "della materia e del sistema dei mezzi d'indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari".
I Giudici di legittimità, anzi, ribadiscono, in un altro passaggio della sentenza in commento, che le dichiarazioni rese nel procedimento penale "pur avendo solo portata indiziaria, ben possono assumere efficacia decisiva nel processo tributario". Vi è però anche da tenere presente un ammonimento della Cassazione nei confronti del giudice, il quale, dopo aver proceduto a una valutazione globale di tutti gli elementi probatori a sua disposizione, sarà tenuto a spiegare "ove intenda escludere l'utilizzabilità di dette dichiarazioni, le ragioni della loro inattendibilità".
Alla luce di quanto detto sinora, emerge con chiarezza la rilevanza delle dichiarazioni di terzi rese nell'ambito del processo penale. Detto orientamento, del resto, conforme a quello consolidato in seno alla Suprema Corte, ribadisce ancora una volta che il principio del doppio binario, ovverosia l'autonomia del procedimento penale nei confronti di quello tributario, non costituisce ostacolo insormontabile per il giudice tributario che intenda fondare il proprio convincimento sulla base di prove acquisite in un procedimento penale.

