Con l'ordinanza 8 gennaio 2010 n. 135 la Suprema Corte ha scagliato l'ennesimo colpo di maglio contro il muro di quell'arretrato di ricorsi da abbattere senza colpo ferire, utilizzando questa volta la trappola dell'iter processuale.
Ebbene si, i giudici di Piazza Cavour, in un giudizio avente come ricorrente l'Agenzia delle Entrate, hanno statuito che "è inammissibile e comunque improcedibile il ricorso per cassazione, anche tributario, che non indichi gli atti processuali e i documenti su cui si fonda (con la specificazione della loro collocazione) e/o che venga proposto senza depositare tali atti e documenti, anche se già prodotti nei precedenti gradi del processo o presenti nel suo fascicolo d'ufficio".
Quindi, secondo il giudice di legittimità il ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, onde permetterne la valutazione della fondatezza di tali ragioni senza che si debba rinviare o accedere a fonti esterne dello stesso ricorso.
Sull'inosservanza del dato normativo di cui all'art. 366, comma 1, n. 6) (nella nuova formulazione novellata dall'art. 27 del D.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che si applica alle sentenze e ai provvedimenti ricorribili pubblicati dal 2 marzo 2006), che comporta quindi l'inammissibilità del ricorso, nulla quaestio. La sanzione dell'improcedibilità deriva invece da una "rigorosa" interpretazione letterale dell'art. 369, comma 2, n. 4) c.p.c., tendente a offrire alla Corte un quadro completo e autosufficiente delle censure sulle quali deve pronunciarsi.
Innanzitutto vi è da rimarcare che la Cassazione ha già evidenziato negli anni passati che l'onere del deposito degli atti processuali e dei documenti di cui alla lett. d) dell'art. cit. deve essere necessariamente osservato entro il termine (di venti giorni dalla notificazione del ricorso) per il deposito del ricorso in Cancelleria.
Orbene, è proprio questo il punto dolente in quanto se è vero che l'impugnazione dichiarata improcedibile può essere riproposta, è altrettanto vero che l'improcedibilità, nei (non rari) casi di notifica dell'impugnazione a ridosso della scadenza del termine "lungo", se non viene sanata nel ristretto termine di venti giorni per il deposito del ricorso e del fascicolo si tramuta in inammissibilità.
Oltretutto, inserire nel proprio fascicolo atti e documenti già allegati nei fascicoli dei precedenti gradi e la cui collocazione è specificata nel caso in cui vengono richiamati nel corpo del ricorso, appare davvero assurdo proprio perché comporta conseguenze gravissime per l'operatore del diritto il quale si ritroverebbe a dover rendere il conto al proprio assistito sulla base di siffatto orientamento del giudice di legittimità, volto nella sostanza a "sforbiciare" il corposo arretrato dei giudizi pendenti.
Del resto, il consolidato indirizzo interpretativo ispirato dal buon senso imponeva una (ri)allegazione solo allorquando basandosi il ricorso su atti e documenti contenuti nel fascicolo della controparte, quest'ultima non si fosse costituita, non depositando quindi il proprio fascicolo.
UNCAT - Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi
L'autosufficilenza investa anche atti e documenti
DALLA CASSAZIONE UNA RIGOROSA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 369, COMMA 2, N. 4) C.P.C.

