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Venerdì, 18 Mag 2012

I "vizi pripri" della cartella esattoriale

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La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi - la n. 69 del 16 aprile 2009 - ha esaminato, soprattutto sotto il profilo procedimentale, il caso particolare in cui alla pretesa concorrono un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e un Concessionario della Riscossione aventi sede territorialmente diversa ai fini della individuazione della Commissione Tributaria territorialmente competente per la soluzione della controversia.
L'Agenzia delle Entrate di Lecce liquida un'imposta complementare di registro su atto di trasferimento presso di sé registrato; il debitore risiede a Brindisi e, pertanto, il ruolo viene trasmesso alla società di riscossione Equitalia E.T.R. con sede in Brindisi.
Siffatta cartella esattoriale viene notificata al contribuente.
A fronte di tale pretesa il contribuente eccepisce la sua illegittimità sul rilievo che l'avviso di liquidazione supposto non gli era mai stato notificato: è competente, e perciò è da adire la C.T.P. di Lecce o quella di Brindisi?
Il contribuente propone ricorso davanti alla C.T.P. di Brindisi notificando l'atto introduttivo sia all'Agenzia delle Entrate di Lecce sia all'Equitalia E.T.R. di Brindisi.
L'adita C.T.P. di Brindisi ha accolto il ricorso in base al decisivo rilievo della mancata notifica dell'atto presupposto avviso di liquidazione.
Così decidendo la C.T.P. di Brindisi ha riconosciuto la propria competenza territoriale accertando e dichiarando che la volontà del ricorrente era stata quella di impugnare la cartella per vizio del titolo e, perciò, per vizio proprio.
Per l'identificazione della legittimazione processuale passiva è stato determinante e decisivo l'aver rilevato la sussistenza di "vizi propri" della cartella impugnata assumendosi, come vizio proprio, la mancata notifica dell'atto presupposto.
Detta sentenza, però, ha procurato nello scrivente il seguente dubbio: è "vizio proprio" della cartella impugnanda l'omessa notificazione dell'atto presupposto?
In alcuni casi ricorre che, come nella fattispecie, la risposta a detta domanda è determinante ai fini dell'individuazione della competente C.T.P. da adire.
Comunque, e indipendentemente dall'esito di siffatta indagine ai fini della determinazione della competenza territoriale, a parere di chi scrive la mancanza di notifica di un atto presupposto oggetto di un'iscrizione a ruolo contenuta in una cartella esattoriale non costituisce vizio proprio della impugnando cartella esattoriale sì da individuare legittimato processuale il Concessionario del Servizio della Riscossione.
E ciò per le seguenti semplici considerazioni: l'impugnazione della cartella, in quanto mira alla declaratoria di non debenza degli importi iscritti a ruolo, è domanda rivolta all'Ente impositore e si propone al fine di conseguire una sentenza all'Ente impositore opponibile; la cartella esattoriale, mero mezzo di riscossione, è lo strumento legale per la riscossione delle imposte e dei tributi; detto debito d'imposta promana da un ruolo il quale viene formato dall'Ente impositore, il quale solo e proprio identifica il debitore e quantifica il debito d'imposta.
Già di qui l'indiscutibile legittimazione passiva dell'Amministrazione Finanziaria.
Vero è che lo stesso legislatore parla di vizi propri concorrenti con la legittimazione passiva del Concessionario.
Ma siffatti vizi propri devono riguardare comunque e unicamente vizi dell'atto di riscossione o del procedimento esecutivo ad esso riferibili. E l'omessa notificazione dell'avviso di liquidazione presupposto, che è un elemento della pretesa erariale, non è affatto elemento della cartella esattoriale né, conseguentemente, del procedimento esecutivo riferibile alla cartella stessa.