Il nuovo testo sconvolge quello sostituito, innovando integralmente circa la disciplina normativa dell'accertamento sintetico. L'argomento, fin dalla sua emanazione e a tutt'oggi, è ancora oggetto di primaria attenzione da parte della stampa specializzata. La quale, quotidianamente discerne, discute, analizza, osserva, riguardo alle novità, arrivando a simulare ipotesi di accertamento, ancorché si è in attesa del Decreto Ministeriale riguardante la nuova fissazione degli indici di redditività.
Anche lo scrivente si è proposto lo "studio" della norma innovata, e l'attenzione è caduta sul contenuto "letterale" dell'innovato quarto comma: determinazione del reddito "sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute"; in particolare, se tra le stesse il legislatore ha inteso includersi le "spese per incrementi patrimoniali" espressamente previste nel quinto comma del testo previgente.
Non vi è stato autore o fonte di dottrina attestante la sicura inclusione o meno di detti incrementi tra le "spese di qualsiasi genere sostenute"; né tantomeno, si è letto alcun riferimento critico alla prova contraria riservata al contribuente che per espressa previsione normativa ex comma quarto dell'innovato art. 38 cit., è limitata alla "prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile". Nulla più prevede la legge in proposito.
Ne consegue la tassatività della prova contraria che il contribuente può offrire per giustificare la spesa per incremento patrimoniale. In altre parole, il contribuente, per superare la prova circa la provenienza del "relativo finanziamento", deve indicare da quali redditi, conseguiti nell'anno, ha fatto derivare il finanziamento necessario per l'acquisto: è questo ciò che la legge dispone; non dispone né prevede di più.
Orbene, non rientrante il costo per l'acquisto di un immobile in una "spesa" per il fine che ci occupa, si ritiene che una spesa per incrementi patrimoniali non rientri tra le spese di cui all'innovato comma quarto dell'art. 38 cit., a nulla rilevando qualsiasi disinvestimento operato dal contribuente, nell'anno di cui si discute ovvero negli anni immediatamente precedenti, perché siffatta fonte di finanziamento è esclusa dalla legge come prova dello stesso; la legge prevede come prova altro reddito conseguito nello stesso anno. E la primaria interpretazione letterale della norma non pone dubbi su siffatta conclusione.
Basti considerare che lo stesso legislatore, laddove ha voluto prevedere una particolare fonte di finanziamento e ha voluto disciplinare una diversa imponibilità (smaltita in più anni)lo ha espressamente previsto, così proprio come aveva fatto nel quinto comma dell'art. 38 previgente: "qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti".
Detta previsione è duplice perché riguarda sia la specifica fonte di finanziamento alla quale è opponibile qualsiasi prova contraria ("salvo prova contraria" recitava la legge), ma anche la spartizione in quote cotanti del reddito presunto.
Ecco perché, a parere dello scrivente, può affermarsi senza titubanze e in virtù di un esame sistematico della normativa in questione, che la spesa per incremento patrimoniale non rientra tra quelle disciplinate dal nuovo quarto comma del novellato art. 38 del D.P.R. 600/73.
Avv. Michele Tartaglione
Vice Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli
UNCAT - Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi
Redditometro: il nuovo dato della prova contraria
Il Decreto Legge n. 78/2010 entrato in vigore il 31 maggio 2010 e convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, disponente la sua applicazione a far data dal periodo d'imposta 2009, ha modificato, tra l'altro, l'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

